IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA 
                           Sezione Lavoro 
 
    Nella causa civile  iscritta  al  N.R.G.  1093/2020  promossa  da
P.M.L.F., ricorrente; 
    contro Comune Massarosa, resistente. 
    Il Giudice dott.ssa Alfonsina Manfredini,  a  scioglimento  della
riserva assunta all'udienza del 9 novembre 2022, premesso che: 
        la ricorrente ha opposto censure all'art. 10, comma 2-bis del
decreto-legge  n.  90  del  2014  (recante  «Misure  urgenti  per  la
semplificazione e la trasparenza amministrativa  e  per  l'efficienza
degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni, in legge  11
agosto 2014, n. 114), anche in combinato disposto  con  il  comma  1,
nella parte in cui prevede che i diritti di  segreteria  (di  rogito)
possano  essere  erogati  solo  ai  segretari  privi   di   qualifica
dirigenziale o in servizio in enti locali  privi  di  dipendenti  con
qualifica dirigenziale; 
        ella ritiene che tale norma sia in contrasto e in  violazione
dei principi di cui all'art. 3 della  Costituzione,  tanto  sotto  il
profilo   dell'uguaglianza,   quanto   sotto   il    profilo    della
ragionevolezza, agli articoli 36 e 97 della Costituzione, nonche' dei
principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento, anche in
considerazione di quanto stabilito dall'art. 37 CCNL  dei  segretari,
e, infine, per violazione dell'art. 77 della Costituzione; 
        con  provvedimento  del  15  luglio  2021   questo   giudice,
ritenendo non manifestamente infondate  le  censure  sollevate  dalla
difesa della ricorrente, aveva disposto la  trasmissione  degli  atti
alla Corte costituzionale affinche', ove ne ravvisasse i presupposti,
dichiarasse l'illegittimita' costituzionale dell'art. 10 comma 2-bis,
anche in combinato disposto con il comma 1 del medesimo articolo, del
decreto-legge n. 90 del 2014 convertito con modificazioni in legge n.
114/2014; 
        la Consulta  ha  dichiarato  inammissibili  le  questioni  di
illegittimita'  costituzionale  dell'art.   10,   comma   2-bis   del
decreto-legge  24  giugno  2014  n.  90  (Misure   urgenti   per   la
semplificazione e la trasparenza amministrativa  e  per  l'efficienza
degli uffici giudiziari) convertito con modificazioni nella legge  11
agosto 2014, 114 sollevate anche in combinato disposto con il comma 1
dello stesso art. 10 in riferimento agli art. 3, 36, 77  e  97  della
Costituzione; 
        la pronuncia di inammissibilita'  consegue  alla  valutazione
fatta dalla Corte per cui il Giudice a  quo,  pur  riferendo  che  la
ricorrente ha svolto le funzioni  di  segretario  comunale  di  prima
fascia con qualifica dirigenziale e abilitazione a prestare  servizio
presso gli enti territoriali di classe 1A e 1B ) presso il Comune  di
Massarosa «non ha chiarito se tale Comune avesse, o  meno,  dirigenti
nel proprio organico.». 
    La Corte costituzionale osserva ancora che «il giudice rimettente
tace  del  tutto  su  un   ulteriore   aspetto   decisivo   ai   fini
dell'apprezzamento  del  requisito  della  rilevanza.  Egli  infatti,
omette di precisare se  la  ricorrente  abbia,  o  meno,  beneficiato
dell'istituto  dell'allineamento   stipendiale   (noto   anche,   nel
linguaggio comune con il termine "galleggiamento", in base  al  quale
la retribuzione di posizione  del  segretario  e'  innalzata  fino  a
quella stabilita dalla  contrattazione  collettiva  per  la  funzione
dirigenziale piu' elevata nell'ente». 
    Ritenuto che tale pronuncia di inammissibilita' della  Corte  non
precluda una nuova trasmissione degli atti alla Corte costituzionale,
integrandosi l'ordinanza di remissione con i dati ritenuti carenti. 
    Tanto premesso, ha pronunciato la seguente ordinanza. 
    Rilevato che: 
        la ricorrente, segretaria comunale con qualifica dirigenziale
(fascia «A»), ha prestato la propria attivita' dal 2 gennaio 2016  al
3 novembre 2019, nel Comune di Massarosa, Comune che in tale  periodo
aveva - come peraltro oggi  ha  -  dirigenti.  In  tale  periodo,  la
dott.ssa L.F. ha rogitato per il Comune di Massarosa un certo  numero
di atti, come risulta da lettera dello stesso  Comune,  e  ha  quindi
chiesto  la  corresponsione  dei  relativi  diritti.  Il  Comune   di
Massarosa nella medesima lettera in cui quantificava  i  diritti,  ha
risposto di non poter dar  seguito  alla  richiesta,  in  virtu'  del
disposto dell'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,  come
convertito in legge 11 agosto 2014, n.  114,  pur  evidenziando  (con
lettera  20  novembre  2020  (depositata  in  atti)  che  l'ammontare
complessivo dei diritti di rogito percepiti dal Comune  di  Massarosa
per  l'attivita'  prestata  dalla  dott.ssa  L.F.  e'  pari  a   euro
30.731,66. 
    La disposizione richiamata dal Comune a  fondamento  del  proprio
diniego esclude, in effetti, che i diritti di rogito  possano  essere
corrisposti ai segretari con qualifica  dirigenziale  (fascia  «A»  o
«B») che operano in Comuni con dirigenti e la dott.ssa  L.F.  e',  in
effetti, un  segretario  di  fascia  «A»  che  operava,  nel  periodo
considerato, nel Comune di Massarosa, il quale  aveva  -  come  ha  -
dirigenti. Pertanto, la ricorrente presentava  istanza  di  rimettere
alla Corte  questione  di  legittimita'  costituzionale  della  norma
richiamata; 
        la ricorrente, in particolare, ha  opposto  censure  all'art.
10, comma 2-bis del decreto-legge n. 90  del  2014  (recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e  per
l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni,
in legge 11 agosto 2014, n. 114), anche in combinato disposto con  il
comma 1, nella parte in cui prevede che i diritti di  segreteria  (di
rogito) possano essere erogati solo ai segretari privi  di  qualifica
dirigenziale o in servizio in enti locali  privi  di  dipendenti  con
qualifica dirigenziale; 
        ella ritiene che tale norma sia in contrasto e in  violazione
dei principi di cui all'art. 3 della Costituzione, tanto  il  profilo
dell'uguaglianza, quanto sotto il profilo della ragionevolezza,  agli
articoli 36 e 97 della Costituzione, nonche' dei principi di certezza
del diritto e di legittimo affidamento, anche  in  considerazione  di
quanto stabilito dall'art. 37 CCNL  dei  segretari,  e,  infine,  per
violazione dell'art. 77 della Costituzione. 
    Cio' posto, questo Giudice ritiene di  accogliere  la  richiesta,
avanzata dai difensori della ricorrente  avvocati  Andrea  Pertici  e
Domenico Iaria, di rimettere la questione al vaglio  della  Consulta,
osservando che non appare condivisibile la posizione  del  Comune  di
Massarosa che ha chiesto, in via incidentale, di rigettare  l'istanza
della  controparte  per  il  ricorso   alla   Corte   costituzionale,
ritenendola manifestamente infondata per  quanto  detto  dal  Giudice
delle leggi nella sentenza del 7 aprile 2016, n. 75, in cui la Corte,
esprimendosi sulla non  illegittimita'  costituzionale  dell'art.  11
della legge regionale della Regione Autonoma del Trentino-Alto  Adige
n.  11  del  2014,  ha  ricondotto  alla   «sfera   di   legittimita'
costituzionale» l'art. 10, decreto-legge n. 90 del 2014, individuando
la platea dei beneficiari dei diritti  di  rogito,  limitatamente  ai
segretari di fascia «C», privi di qualifica dirigenziale, e a  quelli
che, pur rivestendo qualifica dirigenziale, prestano  l'attivita'  di
rogito presso enti privi di dipendenti con qualifica dirigenziale. Ad
avviso di questo giudicante, infatti, la legittimita' costituzionale,
o  meno,  della  disposizione  citata  non  era  oggetto  del   thema
decidendum  sottoposto  dal  Giudice  rimettente  al   vaglio   della
Consulta. 
Sulla rilevanza quella questione di legittimita' costituzionale. 
    Rilevato che: 
        nel periodo di tempo tra il 2 gennaio 2016 e  il  3  novembre
2019 P.M.L.F. ha svolto le funzioni di segretario comunale  di  prima
fascia (con qualifica dirigenziale e abilitazione a prestare servizio
presso gli enti territoriali di classe 1^A e 1^B) presso il Comune di
Massarosa (Lu), che si precisa, anche alla luce della sentenza  della
Corte costituzionale n. 181/2022, avere avuto all'epoca dei  fatti  -
come  continua  ad  avere  -  dirigenti  nel  proprio  organico,   e,
nell'esercizio delle sue funzioni, ha rogato un significativo  numero
di atti, per i quali l'Amministrazione comunale ha incassato la somma
complessiva di euro 30.731,66 (euro 9.565,61 per  l'anno  2016,  euro
5.169,52 per il 2017, euro 6.713,44 per il 2018, euro 2.238,09 per il
2019) e, tuttavia, la ricorrente non ha  ricevuto  alcun  diritto  di
rogito da parte  dell'ente  locale  e,  nonostante  le  sue  espresse
sollecitazioni, il Comune  di  Massarosa  ha  negato  di  poter  dare
seguito alla richiesta in forza  di  quanto  previsto  dall'art.  10,
decreto-legge n. 90 del 2014; 
        P.M.L.F., mediante ricorso ex  art.  414  c.p.c.,  presentato
dinanzi al Tribunale di Lucca in funzione del Giudice del lavoro,  ha
incardinato il presente giudizio R.G. n. 1093/2020 nei confronti  del
Comune di Massarosa, nella persona del sindaco pro  tempore  ...,  al
fine di vedersi  riconosciuti  dall'ente  i  diritti  di  rogito  per
l'attivita' prestata in qualita' di segretario comunale; 
        i  difensori  della  ricorrente  contestano  la  legittimita'
costituzionale del decreto-legge n.  90  del  2014,  convertito,  con
modificazioni, in legge n. 114 del 2014, relativamente  all'art.  10,
comma 2-bis, anche in combinato disposto con il comma 1, nella  parte
in cui tale norma limita l'attribuzione di una quota dei  diritti  di
rogito spettanti  all'ente  locale  ai  segretari  comunali  che  non
abbiano qualifica dirigenziale o che prestino servizio in enti locali
privi di personale con qualifica  dirigenziale,  anziche'  prevederla
per tutti i segretari comunali e  provinciali.  Essi  ritengono  tale
norma violativa dei principi di uguaglianza e  di  ragionevolezza  di
cui all'art. 3 della Costituzione, ovvero  di  quelli  espressi  agli
articoli 36, 77, 97  della  Costituzione,  nonche'  dei  principi  di
certezza  del  diritto  e  di   legittimo   affidamento,   anche   in
considerazione di quanto previsto dall'art. 37 CCNL dei segretari. 
    Ritenuto che: 
        l'art. 10, comma 2-bis, decreto-legge n. 90 del  2014,  cosi'
come formulato,  appare  disconoscere  il  valore  dell'attivita'  di
rogito degli atti del segretario comunale, in  qualita'  di  pubblico
ufficiale, potendo giungere a negare qualunque specifico compenso per
la stessa, quando - come nel caso di specie - ricorra il caso  di  un
segretario con qualifica dirigenziale, che opera  in  un  Comune  con
dirigenti; 
        lo  stesso  crea  significative  discriminazioni   prive   di
ragionevolezza e  financo  rimesse  alla  casualita'  (non  essendoci
regole che ancorino la presenza di dirigenti all'interno  degli  enti
locali a fattori oggettivi) e non sempre prevedibili, e  disincentiva
dal rogare gli atti, incidendo  negativamente  sull'efficienza  della
pubblica amministrazione; 
        il contenuto dell'art  10  suddetto,  in  parte  qua,  appare
disomogeneo rispetto al contenuto del decreto-legge n. 90 del 2014  e
privo di ragioni idonee a giustificare il ricorso  al  decreto-legge,
manifestamente carente di un caso straordinario di  necessita'  e  di
urgenza; 
        il caso all'esame di questo giudice e' tale per cui la  norma
in oggetto si  appalesa  dirimente,  poiche'  impedisce,  cosi'  come
formulata,  di  accogliere  le  pretese  avanzate  dalla  ricorrente,
essendo ella segretaria di fascia «A» che operava in  un  Comune  con
dirigenti, come pacificamente inteso anche dal resistente che non  ha
riconosciuto  le  pretese  della  ricorrente  proprio  in  forza  del
disposto della norma in esame; 
        il giudizio di merito non possa essere definito a prescindere
dalla  risoluzione  della   sollevata   questione   di   legittimita'
costituzionale in merito all'art. 10, comma 2-bis,  decreto-legge  n.
90 del 114, il quale limita la corresponsione dei diritti  di  rogito
ai casi in cui vi sia un difetto  della  qualifica  dirigenziale  del
segretario comunale o provinciale (cosa che non si verifica nel  caso
della dott.ssa L.F., che e' segretario di fascia «A») e in cui non vi
siano dipendenti con qualifica di dirigente  nell'organico  dell'ente
locale (cosa che non si verifica  nel  caso  di  specie,  perche'  il
Comune  di  Massarosa  aveva  -  come  ha  -  dirigenti  nel  proprio
organico); 
        conclusivamente  debba  ritenersi  sussistere  nel   presente
procedimento la concreta rilevanza della  questione  di  legittimita'
costituzionale della disposizione legislativa  di  cui  all'art.  10,
comma  2-bis,  decreto-legge  n.  90   del   114,   convertito,   con
modificazioni, in legge n. 114 del 2014. 
Sulla non manifesta  infondatezza  della  questione  di  legittimita'
costituzionale. 
    Ritenuto  che  non  sia  possibile   offrire   un'interpretazione
costituzionalmente conforme della norma in esame, in  quanto  il  suo
tenore  letterale,  chiaro  e  specifico,  non  lascia  margini   per
addivenire  a  un'interpretazione   difforme   -   costituzionalmente
orientata - della norma stessa. 
    Rilevato che: 
        la  questione  attiene,  primariamente,  alla  necessita'  di
ripristinare  la  parita'  di  trattamento  sotto  il   profilo   del
riconoscimento dei diritti di  rogito  tra  i  segretari  comunali  e
provinciali c.d. di prima fascia e quelli di fascia inferiore  e  tra
quelli operanti in enti locali  privi  di  personale  con  qualifiche
dirigenziali  e  quelli  prestanti  la   propria   attivita'   presso
un'Amministrazione comunale o provinciale avente nel proprio organico
dipendenti con qualifica dirigenziale; 
        la competenza dei segretari comunali e provinciali  a  rogare
gli atti dell'ente locale risale al regio decreto 3  marzo  1934,  n.
383: in particolare, dall'art.  89  emergeva  il  carattere  autonomo
dell'attivita' di rogito esercitata dai segretari rispetto alle altre
competenze degli stessi in servizio presso l'ente, e  la  conseguente
attribuzione di un autonomo - e ragionevole - compenso; 
        la Sezione V del Consiglio di Stato con la  sentenza  del  12
novembre 2015, n. 5183, ha affermato che «i diritti di  rogito  hanno
una funzione di remunerazione di una particolare attivita' alla quale
e' correlata una responsabilita' di ordine  speciale  e  sorgono  con
l'effettiva estrinsecazione  della  funzione  di  rogante  la  quale,
ancorche'  di   carattere   obbligatorio,   eccede   l'ambito   delle
attribuzioni  di  lavoro  normalmente   riconducibili   al   pubblico
impiego», non apparendo ragionevole dedurre l'omnicomprensivita'  del
trattamento; 
        l'esercizio  di  detta  competenza,  sin  dall'origine  e   a
tutt'oggi (se pur con riguardo ad alcuni segretari comunali),  si  e'
posta come  autonoma  e  del  tutto  peculiare  rispetto  alle  altre
funzioni che il segretario esercita alle dipendenze dell'ente locale,
rappresentando l'eventuale alternativa al ricorso a un notaio, ovvero
implicando  -  detta  funzione   -   anche   diverse   e   specifiche
responsabilita', eccedenti l'ambito delle attribuzioni  riconducibili
al segretario in base al rapporto di pubblico impiego; 
    Ritenuto che: 
        cosi' formulato, la limitazione contenuta nell'art. 10, comma
2-bis, decreto-legge n. 90 del 2014, ove riconosce ai  segretari  una
quota dei diritti di segreteria, seppure  entro  complessivamente  il
quinto dello stipendio, ma a condizione  che  l'attivita'  di  rogito
degli atti agli enti locali sia prestata  da  segretari  privi  della
qualifica dirigenziale o,  comunque,  operanti  in  Comuni  privi  di
dirigenti, risulta confliggere con  il  diritto  di  detti  segretari
comunali a ricevere una  retribuzione  per  le  proprie  prestazioni,
commisurata alla quantita' e alla qualita' del lavoro, secondo quanto
sancito dall'art. 36 della Costituzione; 
        in tal modo i segretari comunali, a  cui  per  effetto  della
suddetta norma non viene riconosciuto alcun diritto di rogito, vedono
di fatto neutralizzata l'attivita' di rogito che e' invece  attivita'
specifica e ultronea rispetto a quella  ordinariamente  prestata  dai
segretari; 
        la proporzionalita' e la sufficienza  della  retribuzione  e'
normalmente verificata avuto riguardo  al  CCNL  che,  nella  specie,
prevede la corresponsione dei diritti di segreteria (il cui ammontare
e' poi determinato  dalla  legge)  e  l'eliminazione  del  diritto  a
percepire i diritti di segreteria per gli atti rogati  ad  avviso  di
questo giudice, viola i principi di certezza del diritto e  legittimo
affidamento, nella misura in cui, in virtu' dell'art. 37 del CCNL dei
segretari, l'intera categoria dei segretari comunali e provinciali fa
affidamento su tale voce stipendiale; 
        la norma in esame risulta in contrasto  con  l'art.  3  della
Costituzione, tanto in relazione al profilo dell'uguaglianza,  quanto
per quello della ragionevolezza,  poiche'  idonea  a  creare,  tra  i
segretari comunali e provinciali, allorquando  svolgano  la  medesima
funzione, trattamenti  differenziati  senza  che  cio'  possa  essere
giustificato in base ad alcuna ratio, non  comprendendosi  il  motivo
per cui un segretario comunale o provinciale sia costretto a  vedersi
riconosciuti i diritti di segreteria soltanto quando appartenga a una
fascia inferiore o svolga la  sua  attivita'  in  un  ente  privo  di
dirigenti; 
        come argomentato dalla difesa della  ricorrente,  in  maniera
efficiente e condivisibile, non appare che la presente disparita'  di
trattamento  discendente   dalla   norma   censurata   possa   essere
giustificata dalla  presunta  funzione  «perequativa»  di  differenti
trattamenti  retributivi,   ossia   rispetto   alle   posizioni   con
retribuzione  inferiore,   ne'   appare   questa   la   ratio   della
corresponsione  dei  diritti  di  segreteria,  considerando  che  non
potrebbe assegnarsi una funzione «perequativa» a una voce di per  se'
variabile e, comunque, potenzialmente assente,  qualora  la  presente
attivita' venisse a mancare o a ridursi; 
        sia condivisibile l'argomentazione di parte ricorrente  circa
l'erroneita' dei presupposti dell'asserita funzione perequativa e, in
particolare,     sull'applicazione     dell'istituto     del     c.d.
«galleggiamento»,  osservandosi  che   tale   principio   non   opera
automaticamente, essendovi casi in cui non opera, pur in presenza  di
dirigenti,  come  precisamente  avveniva  nel  Comune  di  Massarosa,
rispetto alla dott.ssa L.F.,  dalle  cui  buste  paga  prodotte  (nel
fascicolo e allegate alla memoria autorizzata del 25  ottobre  2022),
risulta l'assenza di qualunque allineamento stipendiale o  indennita'
di maggiorazione, essendovi, d'altronde, casi in  cui  si  applica  a
tutti i segretari, anche di fascia inferiore c.d. «C»; 
        inoltre la connessione della corresponsione  dei  diritti  di
rogito con il «galleggiamento» non appare ragionevole da  piu'  punti
di vista. Basti pensare che un segretario comunale puo'  prestare  le
proprie attivita' anche  in  piu'  Comuni,  cosicche'  l'allineamento
stipendiale puo' intervenire per la presenza di  dirigenti  anche  in
uno solo dei Comuni presso i quali il segretario presta  servizio  e,
in tale situazione, in forza della norma in  oggetto,  il  segretario
non riceve i diritti  di  rogito  nel  Comune  ove  sono  presenti  i
dirigenti, che consente, pero', il «galleggiamento»,  ma,  nonostante
la sua retribuzione abbia «galleggiato» con  la  posizione  economica
dirigenziale  piu'  elevata  e,  non  ravvisandosi  alcuna   esigenza
perequativa», riceve comunque i diritti di rogito negli altri  Comuni
privi di dirigenti nei quali  presta  servizio  (la  stessa  dott.ssa
L.F., pur non godendo di un  allineamento  stipendiale,  percepiva  i
diritti di rogito  nel  Comune  di  Seravezza  e  non  in  quello  di
Massarosa, pur con la medesima qualifica e  posizione  stipendiale  e
svolgendo la medesima attivita'). Pertanto,  un  segretario  potrebbe
finire per  avere  una  retribuzione  equiparata  in  tutte  le  voci
contrattuali al dirigente e, al contempo, percepire anche  i  diritti
di rogito, maturati per l'espletamento della funzione  rogatoria  nei
Comuni convenzionati privi di dirigenti; per converso, un  segretario
comunale o provinciale di analoga fascia professionale, dipendente in
uno o piu' Comuni con dirigenti, sicuramente non riceve i diritti  di
rogito, anche se non beneficia del «galleggiamento». Si aggiunga che,
poiche' anche i  segretari  comunali  di  fascia  «C»  possono  avere
l'allineamento  stipendiale  e  al  contempo  percepiscono  sempre  i
diritti di rogito, la norma impugnata per come  strutturata  potrebbe
vanificare la stessa progressione in carriera (che avviene attraverso
il  corso  concorso)  con  ulteriore  lesione  dell'art.   97   della
Costituzione; 
        dunque la  norma  non  assolve  una  funzione  «perequativa»,
bensi'  e'  tale  da  determinare  un'irragionevole   disparita'   di
trattamento  fra  i  segretari   comunali   e   provinciali,   quindi
un'irragionevole difformita' in grado di inficiare la progressione in
carriera dei lavoratori pubblici, cosi' violando i  principi  di  cui
all'art. 97 della Costituzione; 
        la  norma  censurata  si  palesa  disomogenea   rispetto   al
contenuto del decreto-legge n. 90 del 2014 diretto a  intervenire  in
tema di «Misure urgenti  per  la  semplificazione  e  la  trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari»,  mancando
una situazione di  necessita'  e  di  urgenza  tale  da  giustificare
l'utilizzo da parte del legislatore della decretazione di urgenza per
introdurre - in sede di conversione - la norma in esame. 
    Ritenuto, conclusivamente e in  presenza  dei  presupposti  della
rilevanza e la non manifesta infondatezza della  questione,  che  sia
necessario sollevare  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 10, comma 2-bis, decreto-legge n. 90 del 2014,  convertito,
con modificazioni in legge n. 114 del 2014.